Art. 31 — Norme comuni sulle immissioni in ruolo
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Le disposizioni di cui al titolo II si applicano soltanto al personale, in possesso dei requisiti ivi prescritti, in servizio nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e' svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
