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Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, della legge 6 ottobre 1962, n. 1546, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonche' tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano, fra l'altro, le attivita' delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero, ivi comprese quelle di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale ad esso addetto, con riferimento, in particolare, alla posizione di stato in cui il personale medesimo e' collocato.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art33 · fonte su Normattiva