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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 51.600 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'onere relativo all'anno 1982, ammontante a lire 15.080 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2502 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art35 · fonte su Normattiva