Art. 7 — Durata del servizio all'estero
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La permanenza all'estero del personale di cui all'articolo 1 della presente legge non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici. Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 1 della presente legge. Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati:
- a)se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso;
- b)se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012
