Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Sono immessi in ruolo, a prescindere dalla disponibilita' dei posti nei ruoli metropolitari, gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, in possesso, ove prescritta, di specifica abilitazione, che abbiano prestato servizio nelle istituzioni di cui al precedente articolo 1 nell'anno scolastico 1980-81, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, che abbiano prestato servizio durante l'anno scolastico 1980-81 e fossero in servizio alla data del 9 settembre 1981. Gli insegnanti incaricati, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 se in possesso di incarico gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80; sono immessi in ruolo a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982 se in servizio in forza di incarico conferito successivamente all'anno scolastico 1978-79. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lettori presso istituzioni scolastiche ed universitarie straniere, i quali sono immessi in ruolo per l'insegnamento per il quale sono forniti di abilitazione. Gli insegnanti di ruolo, in servizio all'estero, utilizzati di fatto in insegnamenti di ordine e grado di scuola diverso da quello di appartenenza possono essere immessi, a domanda, nei ruoli relativi al predetto ordine o grado, purche' siano in possesso della abilitazione specifica per l'insegnamento in cui sono stati utilizzati. L'immissione nei ruoli degli insegnanti di cui al comma precedente e' disposta alle condizioni e secondo le modalita' di cui ai precedenti primi due commi. Le decorrenze degli effetti giuridici sono stabilite dal 10 settembre 1981 o dal 10 settembre 1982 a seconda che l'utilizzazione di fatto sia avvenuta gia' in anni antecedenti all'anno scolastico 1979-80 o, rispettivamente, successivamente all'anno scolastico 1978-79.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 6 giugno 2012

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art8 · fonte su Normattiva