Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Restituzione degli atti al giudice rimettente affinché provveda, ad un nuovo esame della rilevanza della questione nel processo penale nel quale è stata sollevata essendo intervenuta la l. 21 ottobre 1988, n. 455, che ha depenalizzato anche per il passato le violazioni previste dalla norma impugnata.
Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 2 Revisione della legislazione valutaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
urn:nir:stato:legge:1986-09-26;599~art2 · fonte su Normattiva