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Nel decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 aprile 1976, n. 159, l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. Le sanzioni di carattere amministrativo prescritte in materia valutaria dalle leggi vigenti non si applicano ai fatti previsti come reato dal presente decreto. Nel caso in cui la sentenza penale di condanna intervenga per fatti per i quali sia stata gia' irrogata sanzione amministrativa pecuniaria, quest'ultima e' comunque irrevocabile e si converte nella sanzione pecuniaria penale nei limiti della sanzione stessa. Le cause estintive del reato e della pena non importano l'estinzione della sanzione amministrativa gia' irrogata. 2. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dal presente decreto, il giudice, fermo quanto disposto dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o ne costituiscono il compenso ovvero il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, determina con proprio decreto le modalita' di devoluzione allo Stato dei beni di cui al precedente comma, ovvero di trasformazione di essi in moneta italiana da versare al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. 4. Il sequestro eseguito ai fini penali opera anche agli effetti previsti dall'articolo 3, terzo comma, ultima parte, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge dalla legge 9 gennaio 1939, n. 380. 5. Con la sentenza di assoluzione pronunziata con una delle formule previste dall'articolo 25 del codice di procedura penale, il giudice ordina l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto. Negli altri casi di assoluzione o di proscioglimento, il giudice dispone che copia della sentenza venga trasmessa all'Ufficio italiano dei cambi e che il sequestro sia mantenuto a garanzia del pagamento delle eventuali sanzioni amministrative. 6. Nel caso previsto nella seconda parte del precedente comma, gli effetti del sequestro amministrativo cessano automaticamente ove, entro 90 giorni dalla avvenuta ricezione della sentenza, l'Ufficio italiano dei cambi non provveda alla comunicazione del processo verbale di accertamento dell'illecito amministrativo".
Testo in vigore dal 1 ottobre 1986 al 1 gennaio 1989
