Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservali ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano gia' compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di eta'. Per il personale di cui al precedente comma l'aver gia' acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parita' della data anzidetta dall'anzianita' di servizio maturata nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 27 dicembre 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-12-20;1116~art13 · fonte su Normattiva