Nella prima applicazione della presente legge, i posti di ruolo speciale istituiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge sono conferiti come segue:

  • a)agli insegnanti attualmente iscritti nel ruolo speciale transitorio per l'insegnamento nelle scuole carcerarie;
  • b)per il restante numero mediante un concorso speciale riservato a coloro che, in possesso dei requisiti prescritti nel precedente articolo 4, abbiano prestato almeno quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a distinto nelle scuole o nei corsi di educazione popolare funzionanti presso le carceri. I programmi e le modalita' delle prove di esami sono stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

Testo vigente dal 21 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;72~art5 · fonte su Normattiva