Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' elevato a 40 milioni di lire. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, e' elevato a 2 milioni di lire. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera b), del suddetto decreto, e' elevato a 100 milioni di lire. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, e' elevato a 50 milioni di lire.
Testo vigente dal 22 dicembre 1986
