L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Attivo ereditario). - L'attivo ereditario e' costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3. Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato. Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089".

Testo vigente dal 22 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-17;880~art5 · fonte su Normattiva