L'art. 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e' sostituito dal seguente: "Per le tessere nominative gratuite permanenti rilasciate dagli impresari e per ogni invito, autorizzazione o concessione che consenta, comunque, l'ingresso gratuito, sono dovuti per ciascuno spettacolo, i diritti erariali in relazione ai prezzi che risultano stabiliti per i corrispondenti posti ed ingressi non gratuiti. Nei casi previsti dal comma precedente, alla riscossione dei diritti erariali si provvede, di volta in volta, mediante rilascio di apposito biglietto".

Testo vigente dal 30 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-20;1102~art2 · fonte del testo