All'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3276, e' aggiunto il seguente comma: "Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo, sono esenti dai diritti erariali".
Testo vigente dal 30 dicembre 1959
All'art. 62 del regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3276, e' aggiunto il seguente comma: "Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo, sono esenti dai diritti erariali".
Testo vigente dal 30 dicembre 1959
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1959-12-20;1102~art3 · fonte del testo