E' elevata al 75 per cento la quota, del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.
Testo vigente dal 30 dicembre 1959
