E' elevata al 75 per cento la quota, del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse, devoluta ai Comuni a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1109, al netto degli aggi spettanti all'Ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.

Testo vigente dal 30 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-12-20;1102~art4 · fonte del testo