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Salvo che non sia diversamente stabilito dalle singole disposizioni, gli importi delle competenze di cui agli articoli 26, 30, 36, 37 punto A), 38, 39, 40, secondo comma, 45, 46, 47, secondo comma, 49, 65, 66, 68 e 69 vanno corrisposti integralmente dal 1° gennaio 1971. Le disposizioni di cui al Capo IX dell'allegato alla presente legge hanno piena efficacia dal 1° gennaio 1969, fatta eccezione per l'indennita' oraria prevista dal secondo comma dell'articolo 62, il cui importo va corrisposto integralmente dal 1° gennaio 1971.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

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