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Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1960, n. 182, e' sostituito dal seguente: "Detto assegno giornaliero per assenza per malattia sara' valutato come segue:

  • a)per il personale che percepisce usualmente il premio industriale previsto dagli articoli 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie vigenti l'assegno sara' pari al premio stesso fruito all'inizio della malattia;
  • b)per il personale di condotta, di scorta dei treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione l'assegno sara' uguale a quello stabilito, per ciascuna giornata di congedo annuale, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile in applicazione dell'articolo 86, settimo comma, dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato".

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~approvazione-art4 · fonte su Normattiva