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Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1969, i premi di lavoro di cui agli articoli 38 e 45 delle disposizioni sulle competenze accessorie, il premio di maggior produzione di cui all'articolo 65 e il premio industriale di cui agli articoli 66 e 67 spettano in misura corrispondente al trattamento normalmente fruito per le singole qualifiche od utilizzazioni al 31 dicembre 1968 rispettivamente a titolo di premi di lavoro, di premio di maggior produzione e di premio di operosita', al netto della decurtazione indicata dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, maggiorato di un terzo della differenza fra il trattamento spettante al 1° gennaio 1971, per premi di lavoro, premio di maggior produzione o premio industriale secondo le misure stabilite con la presente legge, e quello sopra cennato al netto della predetta decurtazione. Per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1970 la maggiorazione di un terzo prevista dal comma precedente e' raddoppiata. Per le rimanenti competenze accessorie di cui agli articoli indicati nel precedente articolo 3, ove non sia diversamente stabilito nella singola disposizione che disciplina la competenza, i miglioramenti derivanti dalle misure fissate con la presente legge spettano nella misura di un terzo dal 1° gennaio 1969 e di due terzi dal 1° gennaio 1970. Per il personale appartenente al gruppo dei gestori ed ausiliari ed a quello del personale di vigilanza le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° settembre 1969. Le norme di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e quelle relative alla determinazione delle misure delle competenze da corrispondere alle previste decorrenze sono emanate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, entro i limiti complessivi di spesa per gli anni finanziari 1969 e 1970 stabiliti all'articolo 7.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~approvazione-art5 · fonte su Normattiva