Art. 7 (Approvazione)
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L'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1969 in milioni 9.500, per l'anno 1970 in milioni 19.000 e per l'anno 1971 in milioni 28.300, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'onere complessivo di lire 28.500 milioni, relativo agli anni finanziari 1969 e 1970, sara' portato in aumento al disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1970 ed alla sua copertura si provvedera' con le operazioni di prestito di cui all'articolo 72 della legge 24 dicembre 1969, n. 986. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
