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[1]ALLEGATO

[2]Disposizioni sulle competenze accessorie

[3]Art. 1. (Generalita' - Residenza)

[4]L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro. La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da stabilirsi dall'Azienda Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene. Per residenza dei sorveglianti della linea, si intende la sede dell'ufficio del sorvegliante. Per residenza dei capi squadra della linea, degli operai dell'armamento, dei cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei cantonieri in servizi permanente di guardalinea, per i quali la residenza e' costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta. Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

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15 versioni dal 1970

1970oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiin vigoreper 18 anni
  2. 14 gennaio 1986 — 22 dicembre 2008abrogatoper 23 anni
  3. 8 aprile 1983 — 14 gennaio 1986abrogatoper 3 anni
  4. 26 marzo 1981 — 8 aprile 1983abrogatoper 2 anni
  5. 13 gennaio 1981 — 26 marzo 1981abrogatoper 2 mesi
  6. 1 giugno 1980 — 13 gennaio 1981abrogatoper 8 mesi
  7. 9 maggio 1980 — 1 giugno 1980abrogatoper 23 giorni
  8. 1 ottobre 1978 — 9 maggio 1980abrogatoper un anno
  9. 1 settembre 1978 — 1 ottobre 1978abrogatoper un mese
  10. 14 luglio 1978 — 1 settembre 1978abrogatoper un mese
  11. 1 febbraio 1978 — 14 luglio 1978abrogatoper 5 mesi
  12. 3 giugno 1976 — 1 febbraio 1978abrogatoper un anno
  13. 17 marzo 1974 — 3 giugno 1976abrogatoper 2 anni
  14. 28 marzo 1973 — 17 marzo 1974abrogatoper 12 mesi
  15. 27 febbraio 1970 — 28 marzo 1973testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art1 · fonte su Normattiva