[1]ALLEGATO

[2]Disposizioni sulle competenze accessorie

[3]Art. 1. (Applicazione di norme comuni)

[4]Salvo quanto disposto negli articoli successivi, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le disposizioni relative alle indennita' di missione e di trasferimento vigenti per il personale delle amministrazioni dello Stato. Agli agenti e agli operai dipendenti dal Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche addetti ai lavori sulle reti e sugli impianti telegrafonici, nonche' agli autisti, comandati a prestare servizio nella circoscrizione di un altro Circolo, spetta il trattamento di missione stabilito per il personale delle amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 23 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art1 · fonte su Normattiva