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E' concessa l'indennita' di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

  • a)perche' leso in infortunio sul lavoro o perche' scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
  • b)perche' imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempreche' venga mandato esente da pena;
  • c)per recarsi alle preture onde osservare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
  • d)per deporre in inchieste amministrative;
  • e)per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che e' obbligato a conseguire; e' concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, sempreche' risulti conseguita l'idoneita', e per le prescritte visite mediche;
  • f)per, visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze d'infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennita' di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;
  • g)per presentarsi al consiglio di disciplina, al comitato di esercizio o alla commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art10 · fonte su Normattiva