Art. 10 — Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta
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E' concessa l'indennita' di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:
- a)perche' leso in infortunio sul lavoro o perche' scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
- b)perche' imputato d'infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'autorita' giudiziaria e sempreche' venga mandato esente da pena;
- c)per recarsi alle preture onde osservare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
- d)per deporre in inchieste amministrative;
- e)per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che e' obbligato a conseguire((.)) e' concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, sempreche' risulti conseguita l'idoneita', e per le prescritte visite mediche; 2
- f)per, visite e cure mediche ordinate dall'Azienda salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura o accertamento delle conseguenze d'infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennita' di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;
- g)per presentarsi al consiglio di disciplina, al comitato di esercizio o alla commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1973, n. 21
2La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."
Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 22 dicembre 2008
