Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 2 — Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

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[1]ALLEGATO

[2]Disposizioni sulle competenze accessorie

[3]Art. 1. (Generalita' - Residenza)

[4]((L'indennita' di trasferta e' corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori. L'indennita' di trasferta e' corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi e' obbligato a raggiungere sollecitamente la localita' di lavoro. La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalita' da stabilirsi dall'Azienda. Per residenza si intende il centro abitato o la localita' isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene. Viene considerata residenza del personale esecutivo, della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non e' considerato lavoro. Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza e' costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza. Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilita' pratiche del rientro, lo consenta. Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero e' disciplinato da apposite disposizioni di legge)). 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1973, n. 21

2

La L. 24 febbraio 1973, n. 21 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1 novembre 1971."

Testo in vigore dal 1 ottobre 1978 al 1 ottobre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

28 versioni dal 1970

1970oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 14 gennaio 1986 — 22 dicembre 2008per 23 anni
  3. 14 gennaio 1986 — 14 gennaio 1986per 1 giorno
  4. 8 aprile 1983 — 14 gennaio 1986per 3 anni
  5. 8 aprile 1983 — 8 aprile 1983per 1 giorno
  6. 26 marzo 1981 — 8 aprile 1983per 2 anni
  7. 26 marzo 1981 — 26 marzo 1981per 1 giorno
  8. 13 gennaio 1981 — 26 marzo 1981per 2 mesi
  9. 13 gennaio 1981 — 13 gennaio 1981per 1 giorno
  10. 1 giugno 1980 — 13 gennaio 1981per 8 mesi
  11. 1 giugno 1980 — 1 giugno 1980per 1 giorno
  12. 9 maggio 1980 — 1 giugno 1980per 23 giorni
  13. 9 maggio 1980 — 9 maggio 1980per 1 giorno
  14. 1 ottobre 1978 — 9 maggio 1980per un anno
  15. 1 ottobre 1978 — 1 ottobre 1978per 1 giorno
  16. 1 settembre 1978 — 1 ottobre 1978per un mese
  17. 1 settembre 1978 — 1 settembre 1978per 1 giorno
  18. 14 luglio 1978 — 1 settembre 1978per un mese
  19. 14 luglio 1978 — 14 luglio 1978per 1 giorno
  20. 1 febbraio 1978 — 14 luglio 1978per 5 mesi
  21. 1 febbraio 1978 — 1 febbraio 1978per 1 giorno
  22. 3 giugno 1976 — 1 febbraio 1978per un anno
  23. 3 giugno 1976 — 3 giugno 1976per 1 giorno
  24. 17 marzo 1974 — 3 giugno 1976per 2 anni
  25. 17 marzo 1974 — 17 marzo 1974per 1 giorno
  26. 28 marzo 1973 — 17 marzo 1974per 12 mesi
  27. 28 marzo 1973 — 28 marzo 1973per 1 giorno
  28. 27 febbraio 1970 — 28 marzo 1973testo originarioper 3 anni

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art2 · fonte su Normattiva