Art. 22 — Cambi di abitazione disposti dall'Azienda
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973. Leggi il testo vigente →
Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi per ordine dell'Azienda, da uno ad altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, una indennita' di lire 880 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario. Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto e' inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26,5 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali. Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda riconosca la necessita' del cambio, nonche' nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso. In quest'ultimo caso l'indennita' e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
