Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 110/1980

    Ha colpito questo articolo
    16 luglio 1980

    Se nella intenzione del legislatore di pervenire ad una "disciplina organica delle locazioni" agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai contratti gia` prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da questo ultimo concessa non erano rientrati unicamente perche` in scadenza dopo la data del 31 gennaio 1974. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, primo comma, della L. n. 841 del 22 dicembre 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani gia` prorogati con d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per effetto di quest'ultimo provvedimento in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.

    Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda

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  • Sentenza n. 225/1976

    Ha colpito questo articolo
    18 novembre 1976

    Il sacrificio imposto ai locatori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione da un blocco indiscriminato e generale dei contratti e dei relativi canoni, e dalla inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi - disposta in quanto, essendo esse intese a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, verrebbe ad essere frustrata la finalità antinflazionistica perseguita dal legislatore con il regime vincolistico dei canoni, ove ne fosse consentita l'operatività durante il periodo di sua vigenza -, può essere ritenuto tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalità del momento, dell'alta finalità perseguita e della relativa brevità del periodo di blocco. Pertanto (anche se con il trascorrere del tempo tali giustificazioni si sono andate progressivamente affievolendo, per cui deve auspicarsi la sistemazione legislativa di tutta la materia delle locazioni di immobili urbani), non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte seconda in relazione al comma primo dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco fino al 31 gennaio 1974 dei contratti e dei canoni delle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione; e - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 426 del 1973 cit.; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363), sollevate sull'assunto: che la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione non appare giustificata da alcuna funzione sociale; che vengono regolate in modo eguale situazioni diverse, equiparandosi immobili destinati ad abitazione ed immobili destinati ad uso commerciale; che si tiene conto del reddito del conduttore di casa di abitazione mentre si attribuisce incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio, ufficio, studio. Cfr.: sentt. nn. 30 e 200 del 1975.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda

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  • Sentenza n. 32/1980

    Questione infondata
    25 marzo 1980

    Secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la denunciata normativa, nonche` tutte le disposizioni aventi ad oggetto la proroga degli immobili urbani adibiti ad abitazione, dando rilievo alle sole condizioni economiche del conduttore e non a quelle del locatore, contrasterebbe con il principio d'eguaglianza. Peraltro nel giudizio a quo non e` fatto riferimento alcuno alle condizioni economiche della locatrice. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della L. 31 luglio 1975 n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975 n. 225), dell'art. 1 della L. 12 agosto 1974 n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974 n. 236), dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, dell'art. 1 della L. 4 agosto 1973 n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973 n. 426), dell'art. 1 della L. 26 novembre 1969 n. 883, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, (e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda · Art. 58 Legge sull’equo canone

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-22;841~art1 · fonte su Normattiva