Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Se nella intenzione del legislatore di pervenire ad una "disciplina organica delle locazioni" agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai contratti gia` prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da questo ultimo concessa non erano rientrati unicamente perche` in scadenza dopo la data del 31 gennaio 1974. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, primo comma, della L. n. 841 del 22 dicembre 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani gia` prorogati con d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per effetto di quest'ultimo provvedimento in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda
Il sacrificio imposto ai locatori di immobili urbani adibiti ad uso diverso dall'abitazione da un blocco indiscriminato e generale dei contratti e dei relativi canoni, e dalla inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni medesimi - disposta in quanto, essendo esse intese a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria, verrebbe ad essere frustrata la finalità antinflazionistica perseguita dal legislatore con il regime vincolistico dei canoni, ove ne fosse consentita l'operatività durante il periodo di sua vigenza -, può essere ritenuto tollerabile e ragionevole, in considerazione della eccezionalità del momento, dell'alta finalità perseguita e della relativa brevità del periodo di blocco. Pertanto (anche se con il trascorrere del tempo tali giustificazioni si sono andate progressivamente affievolendo, per cui deve auspicarsi la sistemazione legislativa di tutta la materia delle locazioni di immobili urbani), non sono fondate - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quarto, parte seconda in relazione al comma primo dello stesso articolo, del d.l. 24 luglio 1973, n. 426 (convertito in legge 4 agosto 1973, n. 495), nella parte in cui dispone sia il blocco fino al 31 gennaio 1974 dei contratti e dei canoni delle locazioni di immobili urbani ad uso non abitativo, sia l'inefficacia, dalla data di entrata in vigore del decreto, delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione; e - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 426 del 1973 cit.; dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 841; dell'art. 1 del d.l. 19 giugno 1974, n. 236 (convertito in legge 12 agosto 1974, n. 351) e dell'art. 1 del d.l. 25 giugno 1975, n. 255 (convertito in legge 31 luglio 1975, n. 363), sollevate sull'assunto: che la disciplina vincolistica delle locazioni di immobili urbani ad uso diverso dall'abitazione non appare giustificata da alcuna funzione sociale; che vengono regolate in modo eguale situazioni diverse, equiparandosi immobili destinati ad abitazione ed immobili destinati ad uso commerciale; che si tiene conto del reddito del conduttore di casa di abitazione mentre si attribuisce incondizionatamente la proroga al conduttore di immobile destinato a negozio, ufficio, studio. Cfr.: sentt. nn. 30 e 200 del 1975.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda
Secondo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, la denunciata normativa, nonche` tutte le disposizioni aventi ad oggetto la proroga degli immobili urbani adibiti ad abitazione, dando rilievo alle sole condizioni economiche del conduttore e non a quelle del locatore, contrasterebbe con il principio d'eguaglianza. Peraltro nel giudizio a quo non e` fatto riferimento alcuno alle condizioni economiche della locatrice. (Inammissibilita`, per difetto di rilevanza, della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dall'art. 1 del d.l. 13 maggio 1976 n. 228, degli artt. 1 e 1 bis della L. 31 luglio 1975 n. 363 (che ha convertito il d.l. 25 giugno 1975 n. 225), dell'art. 1 della L. 12 agosto 1974 n. 351 (che ha convertito il d.l. 19 giugno 1974 n. 236), dell'art. 1 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, dell'art. 1 della L. 4 agosto 1973 n. 495 (che ha convertito il d.l. 24 luglio 1973 n. 426), dell'art. 1 della L. 26 novembre 1969 n. 883, dell'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, (e relativa legge di conversione 18 dicembre 1970 n. 1034).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani e degli immobili destinati ad uso di albergo, pensione e locanda · Art. 58 Legge sull’equo canone
Al sistema creato dalle norme vincolistiche in materia di locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, che ha carattere organico ed unitario, deve riconoscersi una permanente coerenza per quanto riguarda i suoi elementi strutturali; coerenza che, in difetto di espresse innovazioni disposte dal legislatore o di una volontà abrogativa al riguardo o comunque, di una incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti postula la operatività permanente dei criteri fondamentali del regime vincolistico stesso. La legislazione speciale in materia di locazione degli immobili urbani consta di una serie di istituti fra cui trovano posto di primario rilievo quelli attinenti alla proroga legale dei contratti e del relativo regime; il principio della decadenza del conduttore dal diritto alla proroga quando egli venga a trovarsi in determinate situazioni soggettive, tra cui la disponibilità di altra abitazione idonea, prevista dall'art. 3, n. 1 legge 23 maggio 1950, n. 353, è indubbiamente caratterizzante del regime della proroga, ed è certamente entrato a far parte organica del sistema. Pertanto, anche ai sensi degli impugnati artt. 1 del D.L. 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, e 1 legge 22 dicembre 1973, n. 841, che non prevedono espressamente la decadenza dalla proroga legale nel caso di cui al citato art. 3, n. 1 legge n. 253 del 1950, deve ritenersi pur sempre operante tale ultima disposizione, in ordine alla quale va esclusa qualsiasi portata innovativa delle norme censurate. Deve conseguentemente dichiararsi infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata contro le norme suddette per assunto contrasto con gli artt. 41 e 42 Cost. sotto il profilo della limitazione del godimento della proprietà privata e della libera utilizzazione economica dei propri beni, che la pretesa omissione comporterebbe. - v. S. 132 del 1972.
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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4 versioni dal 1973
urn:nir:stato:legge:1973-12-22;841~art1 · fonte su Normattiva