Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il soprassoldo di cui al precedente articolo e' ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico e alla meta' per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo stesso.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art27 · fonte su Normattiva