Art. 32
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E' considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto. Tale lavoro straordinario non puo' essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro. Il semplice spostamento dell'orario normale in una o piu' giornate quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario settimanale, non da' luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma. Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerente alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 38, 45 e 52. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 34.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974
