Art. 33
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Il compenso per lavoro straordinario spetta per le prestazioni comandate ed effettivamente rese, per esigenze di servizio, oltre la durata del lavoro ordinario. Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo e piu' elevate, il compenso per lavoro straordinario puo' essere corrisposto in misura mensile forfettaria. Lo stesso trattamento puo' essere attribuito al rimanente personale direttivo preposto ad unita' organica in posto di pianta della qualifica rivestita.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
