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Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria. 5 13 Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente. Il soprassoldo per servizio notturno non e' cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34. 11

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R 11 maggio 1976, n. 270

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Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 2) che il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissato nella misura unica oraria di L. 400. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.

L. 22 dicembre 1980, n. 885

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con decorrenza dal 1 luglio 1979

La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 5) che " Il soprassoldo per servizio notturno previsto dall'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979, ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980."

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con decorrenza dal 1 settembre 1984

La L. 24 dicembre 1985, n. 779(con l'art. 3) ha disposto che "A decorrere dal 1 settembre 1984,la misura oraria del soprassoldo per servizio notturno prevista dal primo comma dell'articolo 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, viene fissata in lire 1.650. A decorrere dal 1 novembre 1985 la misura oraria del soprassoldo suddetto e' stabilita in lire 2.200"

Testo in vigore dal 14 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art36 · fonte su Normattiva