Art. 36 — Soprassoldo per servizio notturno
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Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 e' corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 200 per la prima categoria e di lire 155 per la seconda categoria. 5 Il soprassoldo compete in misura di prima categoria ai dipendenti addetti alla circolazione dei treni o che svolgono le proprie mansioni all'aperto od in condizioni di particolare disagio o responsabilita', secondo norme da approvarsi dal direttore generale. Non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennita' di pernottazione prevista dagli articoli 40, 47 e 62, rispettivamente. Il soprassoldo per servizio notturno non e' cumulabile con le maggiorazioni di cui al secondo comma degli articoli 2 e 34.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R 11 maggio 1976, n. 270
5Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 2) che il soprassoldo per servizio notturno di cui al primo comma dell'art. 36 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e' fissato nella misura unica oraria di L. 400. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.
Testo in vigore dal 3 giugno 1976 al 13 gennaio 1981
