Art. 38 — Premi di lavoro
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973. Leggi il testo vigente →
- A)Premio giornaliero. In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:
[2]Macchinista.......................... L. 530 Aiuto macchinista....................... L. 300 Macchinista T. M....................... L. 350 Aiuto macchinista T. M.................... L. 210
[3]Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza tra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle proprie del personale di macchina. Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali e' da corrispondersi quest'ultimo premio. Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre qualifiche compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66.
- B)Premio orario. Per la condotta, le operazioni accessorie, se effettuate, ed i tempi medi a disposizione del Movimento, quando previsti, viene corrisposto un premio orario nelle seguenti misure:
[4]Macchinista.......................... L. 65 Aiuto macchinista....................... L. 35 Macchinista T. M........................ L. 50 Aiuto macchinista T. M..................... L. 30
[5]In caso di effettuazione di treni merci il premio e' maggiorato di lire 45 orarie. Per la condotta dei treni il premio spetta dall'ora di orario di partenza a quella reale di arrivo di ciascuno dei treni effettuati. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato. Per i dipendenti utilizzati ai servizi locali, ai treni materiali, ai servizi di spinta ii premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio computata a partire dall'ora prescritta per l'inizio del servizio fino all'ora reale di ultimazione del servizio stesso dopo l'ultima corsa; analogamente dovra' procedersi per la manovra. Ai fini di cui al precedente comma sono servizi locali i treni o tradotte o locomotive isolate effettuati tra stazioni o scali della stessa localita'. La durata delle operazioni accessorie e dei tempi medi a disposizione del Movimento e' stabilita dal direttore generale, il quale e' pure autorizzato a prescrivere, per la determinazione delle ore per le quali corrispondere il premio orario e delle ore di lavoro mensilmente prestate ai fini della corresponsione del compenso per lavoro straordinario ed eventualmente degli altri compensi e soprassoldi di cui agli articoli seguenti del presente capo, l'adozione di procedimenti semplificativi ed il ricorso a valutazioni forfettarie o convenzionali.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
