Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

((Al personale di macchina utilizzato in mansioni di altre qualifiche compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio industriale relativo alle mansioni espletate, previsto dall'articolo 66. Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione compete, nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma settimo, dello stato giuridico)). 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

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La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 7) che le modifiche apportate all' art. 38 hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art38 · fonte su Normattiva