Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 41 — Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta

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Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennita' di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore. Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennita' diurna feriale di trasferta. In caso di aumento delle misure dell'indennita' di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sara' stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennita' di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge. Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore. Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 14 luglio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art41 · fonte su Normattiva