Art. 41 — Compenso per assenza dalla residenza in sostituzione dell'indennità di trasferta
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 luglio 1978 al 8 aprile 1983. Leggi il testo vigente →
Al macchinista ed all'aiuto macchinista viene corrisposto, in sostituzione dell'indennita' di trasferta, un compenso di lire 103 e di lire 94, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioe' fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore. 7 Le suddette misure orarie sono annualmente aumentate, a far tempo dal 1° gennaio 1970, del 7,5 per cento fino alla concorrenza del 90 per cento degli attuali importi orari dell'indennita' diurna feriale di trasferta. In caso di aumento delle misure dell'indennita' di trasferta, il compenso per assenza dalla residenza sara' stabilito in misura pari all'85 per cento dell'indennita' di trasferta stessa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge. Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a 5 ore.7 Detto compenso e' cumulabile con l'indennita' di pernottazione prevista dal precedente articolo. Il periodo di assenza e' calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206
7Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.1, lettera f) che i limiti minimi di durata di cui al terzultimo, penultimo ed ultimo comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 18, al primo ed al quarto comma dell'art. 41 ed al primo ed al quarto comma dell'art. 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono stabiliti in quattro ore.
Testo in vigore dal 14 luglio 1978 al 8 aprile 1983
