Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 46 — Premio di percorrenza
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[1]Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:
[2]Tipo di treno
[3]Capo treno
[4]Conduttore Assistente viaggiante Frenatore treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)
[5]L. 1,30
[6]L. 0,80 treni merci omnibus e raccoglitori
[7]" 2,00
[8]" 1,35
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981
