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[1]Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

[2]Tipo di treno

[3]Capo treno

[4]Conduttore Assistente viaggiante Frenatore treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)

[5]L. 1,30

[6]L. 0,80 treni merci omnibus e raccoglitori

[7]" 2,00

[8]" 1,35

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 13 gennaio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art46 · fonte su Normattiva