Art. 46 — Premio di percorrenza
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[1]Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:
[2]Tipo di treno
[3]Capo treno
[4]Conduttore Assistente viaggiante Frenatore treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)
[5]L. 1,30
[6]L. 0,80 treni merci omnibus e raccoglitori
[7]" 2,00
[8]" 1,35
[9]11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1980, n. 885
11con decorrenza dal 1 giugno 1980
La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto(con l'art. 12) che "L'articolo 46 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito, con effetto dal 1 giugno 1980."
Testo in vigore dal 13 gennaio 1981 al 22 dicembre 2008
