Art. 5 — Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata
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Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la localita' di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della localita' di missione fra loro piu' prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia. Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una localita' isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto. Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove e' la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o localita' isolata. Per i viaggi compiuti lungo la linea, in localita' non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza. Se il dipendente viene comandato in missione in una localita' compresa tra la residenza e la localita' di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti commi si computano dalla localita' che risulta piu' prossima al luogo di missione. Nel caso, invece, che la localita' di missione si trovi oltre la localita' di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima localita'. Se la missione ha inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta nella localita' di dimora, le distanze si compuntano dalla residenza. Al personale comandato in missione in localita' distanti dalla residenza piu' di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo all'indennita' di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri. Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennita' o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
