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[1](Dipendenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali)

[2]Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di capo treno, conduttore, assistente viaggiante e frenatore sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con cio' esclusi per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennita' di trasferta. Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, puo' essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, e' stabilita dal direttore generale, su proposta del direttore del servizio movimento.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art51 · fonte su Normattiva