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Il personale di equipaggio delle navi traghetto, quando eccede il limite di prestazione di 8 ore e 20 minuti per giornata di turno, se appartenente alla sede di navigazione di Messina, e di ore 11 per coppia di corse, se appartenente alla sede di navigazione di Civitavecchia, ha titolo ad una indennita' ragguagliata ad un sessantesimo della misura oraria feriale diurna del compenso per lavoro straordinario per ogni minuto eccedente il limite di prestazione. I periodi di tempo che danno titolo alla corresponsione dell'indennita', non sono validi ai fini del computo del lavoro straordinario di cui all'articolo 32. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di approvazione delle presenti disposizioni.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 1 settembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art55 · fonte su Normattiva