Art. 57
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((Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, spetta, per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio. Tale compenso e' cumulabile con quello previsto dall'articolo 52, punto A)). 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 11) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
