Art. 57
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Al personale utilizzato a bordo su nave ferma nei porti delle sedi di navigazione per riserva oppure per lavori di riparazione e manutenzione, in aggiunta al premio giornaliero di cui all'articolo 52, punto A), spetta per ogni ora di servizio, un compenso orario pari all'85 per cento delle altre competenze accessorie realizzabili dal personale in navigazione, secondo il turno base di servizio.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974
