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Se per raggiungere la localita' di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea. Se il dipendente deve raggiungere la localita' di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro. Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dalla Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati. Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima. Per le missioni svolte in localita' comprese fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora d'arrivo nella localita' intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella localita' di residenza, nel qual caso la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima. Per le missioni svolte in localita' ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla localita' di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella localita' di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione e' quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art6 · fonte su Normattiva