Art. 61
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Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati. All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui all'articolo 52, ultimo comma; l'indennita' sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974
