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Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati. All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui all'articolo 52, ultimo comma; l'indennita' sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 17 marzo 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art61 · fonte su Normattiva