Art. 61
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Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati. All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui((punto C) dell'articolo 52)); l'indennita' sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 febbraio 1974, n. 57
4La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.
Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008
