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Alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori delle rotte normali, compete lo stesso trattamento di cui ai precedenti articoli riferito alle caratteristiche dei turni osservati. All'ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave compete il trattamento di cui((punto C) dell'articolo 52)); l'indennita' sostitutiva del compenso per lavoro straordinario viene corrisposta in misura intera per presenza a bordo di durata uguale a 12 ore e fino a 24 ore, in misura ridotta al 50 per cento se di durata inferiore a 12 ore. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 16 febbraio 1974, n. 57

4

La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 12) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

Testo in vigore dal 17 marzo 1974 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art61 · fonte su Normattiva