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Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214, ad eccezione del carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p., marinaio e carbonaio per i quali indennita' e' fissata in lire 200. Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennita' di trasferta.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 3 giugno 1976

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art62 · fonte su Normattiva