Art. 62 — Indennità di pernottazione
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Al personale di equipaggio delle navi traghetto che partano ed arrivino tra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennita' di pernottazione di lire 214, ad eccezione del carpentiere, marinaio scelto, fuochista a. p., marinaio e carbonaio per i quali indennita' e' fissata in lire 200. 5 11 13 Per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo, ivi compresi gli eventuali tempi accessori previsti nei turni di servizio, compete a tutto il personale un supplemento di lire 200. L'indennita' di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo al trattamento di cui all'articolo 59 o, comunque, all'indennita' di trasferta.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R 11 maggio 1976, n. 270
5Il D.P.R 11 maggio 1976, n. 270 ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) ha disposto che "L'indennita' di pernottazione di cui al primo comma dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, e'stabilita nella misura unica di L. 400. E' altresi' fissato in L. 400 il supplemento orario previsto dal secondo comma dell'articolo sopracitato;" Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che le suddette modifiche avranno decorrenza dal 1 settembre 1975.
L. 22 dicembre 1980, n. 885
11con decorrenza dal 1 luglio 1979
La L. 22 dicembre 1980, n. 885 ha disposto (con l'art. 8) che "l'indennita' di pernottazione ed il relativo supplemento orario previsti dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevati a L. 800, a decorrere dal 1 luglio 1979,ed a L. 1.100, a decorrere dal 1 luglio 1980.";
L. 24 dicembre 1985, n. 779
13con decorrenza dal 1 settembre 1984
La L. 24 dicembre 1985, n. 779 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " A decorrere dal 1 settembre 1984, le misure dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario previste dagli articoli 40, 47 e 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono entrambe fissate in lire 1.650"; ha altresi' disposto (con l'art. 5, comma 2) che " A decorrere dal 1 novembre 1985 le misure suddette dell'indennita' di pernottazione e del supplemento orario, sono entrambe stabilite in lire 2.200."
Testo in vigore dal 14 gennaio 1986 al 22 dicembre 2008
