Art. 66 — Premio industriale
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[1]Al personale ferroviario e' corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilita', ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni, effettivamente esercitate. Il premio e' articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosita' e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa, a riconoscimento dell'onerosita' dei singoli incarichi espletati nell'ambito di quelli propri della qualifica rivestita. Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliere di premio base; quelle dell'aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima.
[2]Parte di provvedimento in formato grafico
[3]Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il consiglio di amministrazione. Per il capo stazione principale, il capo stazione di 1ª classe ed il capo stazione va aggiunto all'aliquota integrativa spettante, l'importo di lire 284 quando svolgono mansioni che comportano dirette responsabilita' di movimento e circolazione treni.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973
