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Il premio industriale di cui al precedente articolo compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Per il personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate il premio e' maggiorato del 20 per cento. Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato puo' essere attribuita una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio percepito, con liquidazione semestrale. Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale. In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni, restando acquisito il trattamento percepito per le mansioni esercitate. Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale e' competente a decidere in via definitiva l'autorita' immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 28 marzo 1973

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art67 · fonte su Normattiva