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((Il premio industriale di cui al precedente articolo, compreso l'aumento previsto dall'ultimo comma dello articolo stesso, compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dello articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Per il personale il cui orario di lavoro settimanale e' distribuito su cinque giornate il premio industriale e' maggiorato del 20 per cento. La stessa maggiorazione si applica all'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato puo' essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, con liquidazione semestrale. A tale fine non sono peraltro da computare le somme relative all'aumento giornaliero di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale. In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito. Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale e' competente a decidere in via definitiva l'autorita' immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima)).

Testo in vigore dal 28 marzo 1973 al 17 marzo 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art67 · fonte su Normattiva