Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

Art. 77 — Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

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Ai dipendenti che scoprano o concorrano a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reita' degli autori risulti provata, e' concesso un compenso adeguato alla diligenza dai dipendenti stessi dimostrata, nonche' all'importanza pecuniaria del fatto doloso. Fino al limite di lire 10.000 il premio e' concesso dai capi delle divisioni di esercizio e fino a lire 25.000 dai direttori compartimentali. I premi d'importo superiore, fino al limite massimo di lire 50.000 sono approvati dal direttore generale. Ai dipendenti che scoprano, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi e di altri generi di monopolio statale, puo' essere concesso dal Ministero delle finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;34~art77 · fonte su Normattiva